EMERGENZA VIRUS COVID 19. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’ACCESSO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI

IL SINDACO

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, che individua la Lombardia territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
Considerata la necessità di contribuire a contenere la diffusione del Covid19 e nel contempo di tutelare la salute sia dei cittadini vignatesi sia dei lavoratori in servizio presso l’Ente;

DECRETA

A partire dalla data odierna e fino a diversa comunicazione:
• gli uffici comunali resteranno operativi e funzionanti ma chiusi al pubblico, l’accesso al pubblico per l’erogazione dei Servizi indifferibili potrà avvenire solo previo appuntamento telefonico e previa valutazione da parte dell’ufficio stesso, delle motivazioni di necessità e urgenza
• i Servizi Demografici  dovranno in particolare garantire le pratiche indifferibili di registrazioni nascite/decessi, documenti la cui necessità è comprovata da un’urgenza imminente;
• per quanto concerne tutti gli uffici è possibile entrare in contatto telefonicamente o via e-mail nelle ore di servizio, secondo i consueti orari apertura come riscontrabile nel sito del Comune;
• per quanto riguarda la Polizia Locale è garantito il servizio di presidio del territorio e il pronto intervento, mentre per tutte le altre funzioni di carattere amministrativo si invita a utilizzare gli strumenti telematici. L’accesso al Comando per procedure urgenti è possibile previo appuntamento telefonico;
• rientrando nell’ambito dei luoghi di cultura ai sensi dell’art.101 del codice dei Beni culturali e del paesaggio è chiusa al pubblico la Biblioteca.

DISPONE

1. I Responsabili di Settore provvedono ad organizzare gli uffici in modo da garantire la qualità e l’effettività del servizio erogato e devono provvedere altresì ad indicare all’utenza i recapiti telefonici dei singoli uffici al fine di fornire informazioni e servizi agli utenti;
2. Di dare massima diffusione al presente Decreto.

Il Sindaco
Paolo Gobbi