Ordinanza taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria sul territorio comunale.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visti:
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gli artt.38, 52, 55 e 63 del D.P.R. 11/7/1980 n.753 avente per oggetto “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;
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l’art.16 comma 2 della Legge n.689/19 e s.m.i.;
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il decreto sindacale n.13 del 3.6.2019 di nomina a Responsabile del Settore del Geom. Massimo Balconi;
Premesso che in data 19.4.2021 prot.n.6945 è pervenuta dalla Prefettura di Milano comunicazione tesa all’adozione di misure volte ad assicurare la pulizia delle aree incolte ed il taglio dei rami o degli alberi sporgenti e a rischio caduta siti in ambiti privati confinanti con le infrastrutture ferroviarie;
Ritenuto pertanto al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità e rischi di interruzione del trasporto ferroviario procedere alla emissione di ordinanza contingibile ed urgente per il taglio di rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria, “in considerazione dei gravi effetti che la caduta di vegetazione, presenti su aree non RFI adiacenti le linee ferroviarie, ha avuto sul servizio ferroviario in occasione degli eccezionali fenomeni metereologici accaduti, nonché degli analoghi eventi verificatisi anche in passato, [….] con imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario”;
Considerate:
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la necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio che hanno determinato i gravi effetti lamentati da RFI;
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che la manutenzione delle aree di cui sopra ed in particolare la regolare verifica delle condizioni del patrimonio arboreo ed arbustivo è il metodo più facilmente applicabile ed efficace per scongiurare eventi lesivi della pubblica incolumità e causa di interruzione di pubblico servizio;
Ritenuto:
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di richiamare le prescrizioni contenute negli artt. 52 e 55 del D.P.R. n.753/80;
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di adottare i relativi provvedimenti per scongiurare situazioni di pericolo e per garantire la circolazione dei treni;
ORDINA
a tutti i proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune di Vignate, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare, se presenti, i fattori di pericolo per la caduta di rami o alberi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n.753/80, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo e di garantire la regolare circolazione dei treni;
DISPONE
1. la pubblicazione del presente provvedimento da effettuarsi tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Vignate;
2.la trasmissione della presente a:
– R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità territoriale Linee Sud – Via Ernesto Breda 28 – 20126 Milano a mezzo pec rfi-dpr-dtp.mi.uls@pec.rfi.it
– al Settore di Polizia Locale
AVVERTE
1. che chiunque violi le presenti disposizioni non effettuando i controlli e gli interventi finalizzati ad eliminare ogni fonte di pericolo per la circolazione ferroviaria sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dei citati artt. 38 e 63 del D.P.R. n.753/80, fatti salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art. 650 del codice penale;
2. che qualora i proprietari, successivamente all’erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano ad effettuare i necessari interventi, si procederà all’esecuzione d’ufficio delle opere ordinate, con spese a carico dei soggetti interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
3. che gli uffici della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed in caso di violazioni della stessa potranno procedere alla stesura del verbale di inadempienza all’ordinanza;
INFORMA
Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ricorso al T.A.R. Regione Lombardia Sezione di Milano oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
Vignate, 22.4.2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.TO Geom. Massimo Balconi
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