Nota informativa differimento termini per domande bonus elettrico, gas ed idrico
Disposizioni in materia di bonus elettrico, bonus gas e bonus sociale idrico in relazione alle
misure urgenti introdotte connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19
A V V I S O
Si informano i cittadini interessati che con delibera di ARERA n. 76/2020/R/COM del 18/03/2020 sono stati differiti alcuni i termini correlati alla gestione dei bonus sociali nazionali e la temporanea sospensione dei relativi flussi di comunicazione alla luce delle misure straordinarie adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
In particolare, per il periodo che va dal 1° marzo al 30 aprile 2020, alla luce delle misure restrittive disposte dal Governo per il contenimento della pandemia, il provvedimento dispone che a coloro che dovessero rinnovare la domanda di bonus oltre la scadenza originaria prevista dalla regolazione, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine del suddetto periodo di sospensione, sia garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi.
Pertanto tutti i cittadini beneficiari di bonus in scadenza al 30 aprile 2020 (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 marzo) o al 31 maggio (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile), potranno richiedere il rinnovo entro il 30 giugno per vedere garantito l’ulteriore periodo di 12 mesi in continuità con il precedente. Tutto ciò, naturalmente, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti di prolungamento delle restrizioni conseguenti all’emergenza Covid-19.
In aggiunta, il provvedimento dispone la sospensione dei flussi di comunicazione correlati alla gestione dei bonus, sia quelli finalizzati a fornire ai cittadini informazioni circa l’ammissibilità al regime di compensazione e la necessità di rinnovo della domanda di bonus (articolo 33 del TIBEG e articolo 4, comma 3 del TIBSI), sia quello relativo alle comunicazioni circa l’emissione di bonifici domiciliati e all’accettazione delle domande di ri-emissione dei bonifici non riscossi (articolo 25, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del TIBEG).
Fonte: WWW.SGATE.IT
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