Decreto legge n.125 – Stato d’emergenza fino al 31 gennario 2021

Ieri è stato pubblicato il decreto legge n.125 che, oltre a prolungare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, ha introdotto alcune regole rispetto all’utilizzo della mascherina su tutto il territorio nazionale.

Di seguito il decreto legge n.125

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione,  del  3  giugno
2020, che modifica l'allegato  III  della  direttiva  2000/54/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  l'inserimento
del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui e' noto  che
possono causare  malattie  infettive  nell'uomo  e  che  modifica  la
direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione; 
  Tenuto  conto  che  l'organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare adeguate
e proporzionate misure di contrasto e  contenimento  alla  diffusione
del predetto virus; 
  Considerato che  la  curva  dei  contagi  in  Italia  dimostra  che
persiste una diffusione  del  virus  che  provoca  focolai  anche  di
dimensioni  rilevanti,  e  che  sussistono  pertanto  le   condizioni
oggettive per  il  mantenimento  delle  disposizioni  emergenziali  e
urgenti dirette a contenere la diffusione del virus; 
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   dare
attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739, entro il  termine  di
recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  prorogare  i
termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74,  e
al  decreto-legge  30   luglio   2020,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
assicurare la continuita' operativa del sistema di allerta COVID; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 ottobre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure  urgenti  strettamente   connesse   con   la   proroga   della
  dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»; 
    b) al comma 2, dopo la  lettera  hh)  e'  aggiunta  la  seguente:
«hh-bis) obbligo di avere sempre con se'  dispositivi  di  protezione
delle   vie   respiratorie,   con    possibilita'    di    prevederne
l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al  chiuso  diversi  dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi  all'aperto  a  eccezione  dei
casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze
di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le
attivita' economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonche'
delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando  esclusi
da detti obblighi: 
      1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
      2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
      3) i soggetti con patologie  o  disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche'  coloro  che  per  interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.». 
  2.  Al  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  1,  comma  16,  le  parole  «,   ampliative   o
restrittive,  rispetto  a  quelle  disposte  ai  sensi  del  medesimo
articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive  rispetto  a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2,  ovvero,  nei  soli
casi e nel  rispetto  dei  criteri  previsti  dai  citati  decreti  e
d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, le  parole  «15  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 
  3.  Al  decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 3, le parole:  «15  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il numero 16 e' inserito il seguente: «16-bis  Articolo
87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; 
      2) il numero 18 e' sostituito dal seguente: «18  Articolo  101,
comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; 
      3) dopo il numero 19 e' inserito il seguente: «19-bis  Articolo
106  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; 
      4) dopo il numero 24 e' inserito il seguente: «24-bis  Articolo
4  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»; 
      5) i numeri 28 e 29 sono soppressi; 
      6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti: 
        «30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
        30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.
77»; 
      7) dopo il numero 33 e' inserito il seguente: «33-bis  Articolo
221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»; 
      8) dopo il numero 34 e' aggiunto il seguente: «34-bis  Articolo
35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104». 
  4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «del  comma  1,  primo  periodo,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 6 e 7».