Il 9 maggio 2012 entra in vigore l’art. 5 del decreto legge 9/2/1012 n. 5, convertito in Legge 4/4/2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo “ che introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lettera a) b) e c) del DPR. 30/5/1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 47/2014 e alla emanazione di Circ.Ministeriale n. 14/2014, è stato aggiornato il Modulo 1 – Dichiarazione di residenza (allegato a fondo pagina) adeguato alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. 47/2014 (Lotta all’occupazione abusiva di immobili)
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche (RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE O DALL’ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE , CANCELLAZIONE PER EMIGRAZIONE ALL’ESTERO) attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno e disponibili su questo stesso sito.
Alla luce delle nuove disposizioni i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei modi seguenti :
- direttamente allo sportello dell’ufficio ANAGRAFE – UrP negli orari di apertura al pubblico
- per raccomandata indirizzata all’Ufficio Anagrafe del Comune di Vignate – Via Roma 19, 20060 VIGNATE (MI)
- via FAX al n. 02 9560538
- per via telematica all’ email: demografici@comune.vignate.mi.it oppure tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
Quest’ultima possibilità (via telematica) è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata del dichiarante ;
c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere anch’esse il modulo.
A seguito della dichiarazione resa, l’ Ufficiale d’Anagrafe, entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, effettua la registrazione della dichiarazione stessa;
gli effetti giuridici della dichiarazione decorrono dalla data di presentazione.
Gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti devono essere effettuati entro 45 giorni dalla registrazione. Se il termine decorre senza risposta (silenzio assenso) da parte dell’Amministrazione, la registrazione si intende confermata.
Nel caso di accertamenti negativi per la mancanza dei requisiti, l’Ufficiale d’Anagrafe deve provvedere a comunicarlo all’interessato e segnala quanto emerso al Comune di provenienza.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
DICHIARAZIONE per Denuncia Tari Occupazione Locali Utenze Domestiche ai fini dell’applicazione Tassa Rifiuti.
Si ricorda l’obbligo di presentare all’Ufficio Tributi del Comune – Palazzo comunale, via Roma 19 – la denuncia, debitamente compilata e firmata, per l’applicazione della Tassa Raccolta Rifiuti .
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono allegare la documentazione indicata nell’ALLEGATO A
I cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea devono allegare la documentazione indicata nell’ALLEGATO B