IMU

Sono esenti

  • per il 2022 gli immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
  • dal 2022 i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione.

L’Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa (una per ogni categoria C2, C6 e C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’Imposta Municipale Propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio; in questo caso l’assegnazione si considera effettuata a titolo di diritto di abitazione;
e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L. n.201 del 2011;
g) ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

L’Imposta Municipale Propria si applica nella misura della metà a partire dall’anno 2021:
per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” – art. 1 comma 48).

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
A partire dall’anno 2016 si ha una riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. il contratto di comodato deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate;
  2. il comodatario deve essere un parente in linea retta di primo grado (genitori e figli) e deve adibire l’immobile ad abitazione principale;
  3. il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia oppure, oltre all’immobile concesso in comodato, puo’ possedere nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
  4. il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato;
  5. l’immobile concesso in comodato non deve appartenere alle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8 e A/9) ;
  6. il comodante deve attestare il possesso dei requisiti sopra richiamati mediante la presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2023.

Soggetti passivi dell’Imposta Municipale Propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, come indicato al paragrafo “Come si calcola” della nota informativa

L’importo da versare si ottiene applicando l’aliquota di riferimento al valore ottenuto rivalutando la rendita catastale dell’immobile del 5% e moltiplicandola per :
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
e) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
g) per i terreni agricoli il valore si ottiene moltiplicando il reddito dominicale come risulta in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135; lo stesso vale anche per i terreni incolti.
h) per le aree fabbricabili il valore si ottiene moltiplicando l’aliquota per il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Per il versamento dovranno essere utilizzate le aliquote deliberate per l’anno 2024, e riconfermate con la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22/12/2023.
Il pagamento è in autoliquidazione, per cui il contribuente dovrà provvedere autonomamente, rivolgendosi ad un centro fiscale (CAAF), ad un professionista oppure utilizzando la procedura attivata dal Comune di Vignate per il  servizio per il CALCOLO ON LINE e stampa del Mod. F24, presente nei “Servizi On Line”.

Il versamento dell’IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24, in due rate di pari importo:

  • La prima rata entro il 17 giugno;
  • La seconda rata entro il 16 dicembre;
  • In alternativa in un’unica soluzione entro il 17 giugno

L’importo totale dovuto deve essere arrotondato all’Euro inferiore o superiore ( € 0,50 = Euro superiore).
Il versamento non è dovuto quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad € 2,50.
La dichiarazione IMU, se dovuta, va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.