SPLIT PAYMENT – COMUNICAZIONE AI FORNITORI
OGGETTO: Art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015) – Applicazione “Split payment”.
La normativa citata in oggetto ha modificato il D.P.R. n° 633/1972 disciplinante l’applicazione dell’I.V.A., introducendo il nuovo art. 17-ter.
A decorrere dal 1° Gennaio 2015, per la cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti Pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, l’imposta è versata dai medesimi secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Pertanto, in relazione alle fatture presentate a questo Ente, con data di emissione 2015, relative a cessione di beni o a prestazione di servizi, l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sarà versata direttamente all’Erario da questo Ente.
Sono esclusi i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titoli di imposta sul reddito.
Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura:
“Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972”
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Cristina Micheli