TASI

Il Tributo per i servizi indivisibiliTASI,  ha per presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono esclusi i terreni agricoli e i beni comuni non censibili.

Il soggetto passivo e’ quindi chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari dette sopra.

In caso di una pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’ unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l’unita’ immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30%, mentre la parte restante e’ corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

A partire dall’anno 2016, la TASI non e’ dovuta anche per la quota a carico degli occupanti / inquilini quando per quest’ultimi l’immobile  e’ adibito ad abitazione principale; inoltre, per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito, si ha una riduzione del 50% della base imponibile TASI, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. il contratto di comodato deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate;
  2. il comodatario deve essere un parente in linea retta di primo grado (genitori e figli) e deve adibire l’immobile ad abitazione principale;
  3. il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia oppure, oltre all’immobile concesso in comodato, puo’ possedere nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
  4. il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato;
  5. l’immobile concesso in comodato non deve appartenere alle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8 e A/9).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.

La base imponibile della TASI è  la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU.

L’importo da versare si ottiene applicando l’aliquota di riferimento al valore ottenuto rivalutando la rendita catastale dell’immobile del 5% e moltiplicandola per :

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
e) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
g) per le aree fabbricabili il valore si ottiene moltiplicando l’aliquota per il valore venale in comune  commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Per il versamento dovranno essere utilizzate le aliquote TASI deliberate per l’anno 2015 e riconfermate con la delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 20/12/2018.

Il pagamento è in autoliquidazione, per cui il contribuente dovrà’ provvedere autonomamente, rivolgendosi ad un centro fiscale (CAAF), ad un professionista oppure utilizzando la procedura attivata dal Comune di Vignate per il  servizio per il CALCOLO ON LINE e stampa del Mod. F24, presente in questa sezione.

Il versamento della TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24, in due rate di pari importo:

  • La prima rata entro il 17 giugno;
  • La seconda rata entro il 16 dicembre;
  • In alternativa in un’ unica soluzione entro il 17 giugno

L’importo totale dovuto deve essere arrotondato all’Euro inferiore o superiore ( € 0,50 = Euro superiore)

Il versamento non è dovuto quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad € 2,50.

La dichiarazione TASI, se dovuta, va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili e delle aree assoggettabili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Nel caso di occupazione in comune di un’unita’ immobiliare , la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.