UFFICIO
Dichiarazione di nascita
La dichiarazione di nascita è la denuncia, obbligatoria per legge, per consentire l’iscrizione del neonato nel registro comunale dello Stato Civile.
A chi è rivolto
La denuncia di nascita deve essere effettuata da:
- uno dei genitori, se coniugati;
- entrambi i genitori se non coniugati;
- il solo genitore che riconosce il figlio se ha già compiuto il sedicesimo anno; in caso contrario bisogna rivolgersi al giudice tutelare.
Come fare
Per la denuncia è possibile recarsi:
- entro 10 giorni dalla nascita, presso gli sportelli di Stato Civile di uno dei seguenti Comuni:
- dove è avvenuta la nascita;
- di residenza della madre;
- di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre.
- se non sono trascorsi tre giorni dalla nascita, presso la Direzione Sanitaria del centro, ospedale o casa di cura, dove è avvenuto il parto; la direzione sanitaria invierà poi l'atto al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di residenza indicato dai genitori se questi ultimi risiedono in Comuni diversi.
Se il decimo giorno è festivo la denuncia può essere effettuata il giorno successivo.
Riguardo l'attribuzione del del codice fiscale, l'ufficio di Stato Civile inoltra al Ministero delle Finanze la richiesta per tutti i bambini nati, che lo riceveranno direttamente all'indirizzo di residenza anagrafica, entro un mese, tramite posta.
Tale richiesta non viene effettuata per i bambini nati all'estero e non residenti nel Comune.
Per la richiesta del pediatra presso l'ASST, nell'attesa che arrivi a casa la tessera sanitaria, è possibile utilizzare la stampa dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, in cui è riportato il codice fiscale del nuovo nato, rilasciata dal Comune.
Tale attestato:
- se la denuncia di nascita è stata fatta presso gli sportelli di Stato Civile del Comune, viene rilasciato immediatamente;
- se invece la denuncia è stata fatta presso la Direzione Sanitaria, è necessario recarsi comunque in Comune per richiederlo.
Consultare le informazioni sull'attribuzione del cognome e del nome in fondo alla pagina.
Cosa serve
In tutti i casi i documenti richiesti sono i seguenti:
- attestazione di avvenuta nascita, rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
- documento valido d'identità del dichiarante.
Cosa si ottiene
Il bambino è automaticamente registrato nello stato di famiglia della madre; è inserito nello stato di famiglia del padre, solo se la madre non ha la residenza in Italia.
Tempi e scadenze
v
Quanto costa
Non è previsto alcun pagamento.
Casi particolari
- In alternativa ai genitori, la dichiarazione di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto.
Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
- Se la dichiarazione viene effettuata dopo il decimo giorno la denuncia diventa una dichiarazione "tardiva": il dichiarante dovrà necessariamente indicare le ragioni del ritardo e l'ufficiale dello stato civile provvederà a fare una segnalazione al procuratore della Repubblica.
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Documenti
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Ulteriori informazioni
- La sentenza della Corte Costituzionale (1 giugno 2022 nella G.U n. 22, Serie Speciale), dichiara illegittima la normativa (art. 262, primo comma del codice civile) che impone automaticamente il cognome paterno ai figli al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione.
Pertanto ora, per legge, il figlio o la figlia dovranno assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
La scelta può essere tra:
- doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
- solo cognome paterno;
- solo cognome materno.
L’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori.
In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso.
Qualora i genitori non dovessero essere in grado di raggiungere una decisione in merito all’ordine di attribuzione, il disaccordo sarà risolto tramite l’intervento di un giudice.
Tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, pertanto la Sentenza si applica esclusivamente nei casi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, compresi quelli in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale.
- Al momento della denuncia della nascita, il dichiarante o i dichiaranti compilano una dichiarazione relativa al neonato con l'indicazione del nome scelto per il bambino.
Il nome, corrispondente al sesso, potrà essere composto da uno o più elementi onomastici, non superiori a tre. Tutti i nomi attribuiti al bambino saranno riportati negli estratti e nei certificati.
Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati verranno riportati gli elementi onomastici antecedenti la virgola.
Ai neonati di cittadinanza straniera, il nome sarà loro attribuito con dichiarazione dei genitori ma non dovrà essere contrario all’ordinamento giuridico dello stato di appartenenza
NORMATIVA
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 7 in data 14/06/2017;
- Legge 219 del 10/12/2012;
- D.P.R. n° 445 del 28/12/2000;
- D.P.R. n°396 del 3/11/2000 (ordinamento di Stato Civile);
- Legge 218 del 31/05/1995;
- Sentenza della corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016;
- d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- Codice civile titolo VII;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2021;
- Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo del 7 gennaio 2014 n. 77/07;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27/04/2022;
- Circolare del Ministero dell'Interno n.63 del 1/06/2022.
Condizioni di servizio
Contatti
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