-
la separazione consensuale;
-
il divorzio;
-
la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio: attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.
Ai coniugi che vogliono separarsi o divorziare che:
Se non vi sono le condizioni sopra riportate il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni ed è necessario rivolgersi a un avvocato.
Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per:
Qualora il Comune di Vignate sia quello:
Le parti devono compilare il modello di dichiarazione indicando tutte le informazioni necessarie per avviare il procedimento.
Tale modello debitamente sottoscritto da entrambi i richiedenti deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune alla seguente mail: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.
Il modello di dichiarazione: i moduli relativi alle possibili casistiche sono in allegato oppure disponibile all'Ufficio Anagrafe del Comune, con allegato un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di Stato Civile di volersi separare o divorziare.
Al primo incontro l’ufficiale di Stato Civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento, che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni, per confermare l’accordo.
Al secondo appuntamento l’ufficiale di Stato Civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
Diritto fisso € 16,00.