L’addizionale comunale all’IRPEF è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale. E’ facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione.
L’addizionale comunale all'IRPEF è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa.
L’addizionale non è dovuta se non è dovuta l’imposta sul reddito e se risulta inferiore ai valori minimi previsti per il versamento delle imposte sui redditi e delle addizionali.
I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.
A decorrere dall’anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite.
I comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l’IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente.
Aliquota Addizionale Comunale IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) : 0,7%
Il Consiglio Comunale, con atto n. 64 del 30/12/2020, contestualmente modificando l’art.5 del Regolamento comunale in materia di addizionale IRPEF, ha determinato la variazione dell’aliquota dell’ addizionale comunale all‘ IRPEF per l’anno 2021 nell’ 0,7% . Ai fini dell’applicazione dell’imposta, resta confermata la soglia di esenzione per i redditi complessivi annui imponibili non superiori a 15.000 €uro.
L’art. 5 del citato regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n.18 del 27/06/2011 recita “Per l’anno 2011 l’aliquota è fissata nella misura di 0,2 (zero virgola due) punti percentuali e diverrà efficace con la pubblicazione del presente regolamento sul sito informatico di cui al decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2002. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel rispetto della normativa vigente al momento, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt.42 e 47 del D.Lgs. 267/2000. La deliberazione, per produrre i propri effetti, dovrà essere pubblicata sul sopra citato sito informatico entro e non oltre il 30 gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l’aliquota nella misura vigente nell’anno precedente“
Tale articolo è stato rettificato dalla Deliberazione di C.C. n.19 del 18/06/2012 determinando la variazione dell’aliquota dell’ addizionale comunale all’ IRPEF per l’anno 2012 nell’ 0,5% .
Ai fini dell’applicazione dell’imposta, è rimasta confermata la soglia di esenzione per i redditi complessivi annui imponibili non superiori a 15.000 €uro.”
Comune di Vignate
I versamenti vanno effettuati esclusivamente tramite modello F24.
Per i versamenti a favore del Comune di Vignate, il codice ente da indicare è L883.
Per i codici tributo da indicare sul modello F24, come altresì per ulteriori informazioni in merito a versamento, rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento, occorre fare riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Assolvimento obbligo di legge del versamento del tributo.
Il versamento è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
ACCONTO: è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune al reddito imponibile dell’anno precedente. L’aliquota da utilizzare è quella vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della deliberazione per l’anno in corso non sia effettuata entro il 20 dicembre dell’anno precedente.
Si fa presente comunque che:
SALDO: