Fornitori dell'Ente
La normativa citata in oggetto ha modificato il D.P.R. n° 633/1972 disciplinante l’applicazione dell’I.V.A., introducendo il nuovo art. 17-ter.
A decorrere dal 1° Gennaio 2015, per la cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti Pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, l’imposta è versata dai medesimi secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Pertanto, in relazione alle fatture presentate a questo Ente, con data di emissione 2015, relative a cessione di beni o a prestazione di servizi, l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sarà versata direttamente all’Erario da questo Ente.
Sono esclusi i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titoli di imposta sul reddito.
Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura:
“Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972”
Il Responsabile del Settore Finanziario
Comune di Vignate
Riportare in fattura la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972”.
Riportare in fattura la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972”.
L'accettazione della fattura in formato elettronico da parte del Comune di Vignate e il conseguente pagamento della stessa.
Pagamento della fattura elettronica in regime I.V.A. scissione dei pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo dell'Ente.
Gratuito.