Accesso civico è il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati che l’Amministrazione è già obbligata a pubblicare.Non è sottoposta ad alcuna limitazione e non deve essere motivata (art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013)
L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
TUTELA DELL’ACCESSO CIVICO
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Responsabile TRASPARENZA : D.ssa Francesca LO BRUNO
La richiesta di accesso civico va presentata al Responsabile della Trasparenza. La richiesta è gratuita e non deve essere motivata.
L’Ente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.vignate.mi.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Entro 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso in cui il Responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo, Dott. Massimiliano Maitino – Segretario Generale, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede a pubblicare nel sito web comunale.
Nessun costo è dovuto dal cittadino.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013