Autocertificazione

Servizio attivo

Tutti i certificati anagrafici e di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.


A chi è rivolto

Ai cittadini maggiorenni, anche residenti in altri Comuni:

  • italiani e dell'Unione Europea;
  • extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ma solo se i dati e i fatti possono essere verificati presso soggetti pubblici italiani e per quelle materie per le quali esiste una convenzione tra l’Italia e il loro Paese di provenienza.

Descrizione

L’autocertificazione consiste in una dichiarazione che ha lo stesso contenuto e valore delle normali certificazioni.

Può essere effettuata da chiunque sia maggiorenne a favore di tutte le Pubbliche Amministrazioni o gestori di Servizi Pubblici.

Con l’autocertificazione possono essere dichiarati i seguenti stati, qualità personali, fatti:

  • Data e luogo di nascita
  • Residenza
  • Cittadinanza
  • Godimento di diritti politici
  • Stato Civile
  • Stato di famiglia
  • Esistenza in vita
  • Nascita del figlio
  • Decesso coniuge, ascendente o discendente
  • Posizione agli effetti degli obblighi militari
  • Iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.
  • Titolo di studio o qualifica professionale
  • Esami sostenuti
  • Titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • Situazione reddituale o economica
  • Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio anagrafe tributaria e inerente all’interessato
  • Stato di disoccupazione
  • Qualità di pensionato e categoria di pensione
  • Qualità di studente o casalinga
  • Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • Di non aver riportato condanne penali
  • Qualità di vivenza a carico
  • Tutti i dati relativi a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Si ricorda che secondo la Legge le Pubbliche Amministrazioni non devono richiedere i documenti che sono in loro possesso.
La validità dell’autocertificazione è uguale a quella dei certificati che sostituisce.
La mancata accettazione da parte di Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi di autocertificazioni costituisce violazione di dovere d’ufficio.

Come fare

L'autocertificazione non necessita né di bollo né di firma autenticata: l'interessato firmerà la dichiarazione e la presenterà direttamente all'ufficio competente, allegando fotocopia di un documento d'identità.

Cosa serve

E' possibile:

  • compilare il modulo per l'autocertificazione, in allegato o ritirabile all'Ufficio Anagrafe del Comune;
  • utilizzare un semplice foglio di carta e menzionare la legge che disciplina l'autocertificazione: D.P.R. n°445 del 28/12/2000.

Cosa si ottiene

La dichiarazione potrà essere consegnata a tutte le Amministrazioni Pubbliche (uffici pubblici, gestori di pubblici servizi: Poste, Enel, Telecom, ACI, ATM ecc.) e ai privati, che sono, per legge, obbligati ad accettare le autocertificazioni.

Tempi e scadenze

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno la stessa validità dei documenti che sostituiscono:

  • I certificati di nascita, morte, titolo di studio ecc..., attestanti stati e fatti personali non suscettibili di modifiche hanno validità illimitata;
  • gli altri certificati e le le risultanze anagrafiche hanno una validità di sei mesi dalla data di presentazione, a meno che eventuali disposizioni normative o regolamentari non ne prevedano una durata maggiore.

E' possibile l'utilizzo dell'autocertificazione "scaduta", mediante una dichiarazione fatta sul documento stesso, in cui si specifichi che le informazioni in essa contenute sono valide perché non hanno subito variazioni; tale dichiarazione deve essere firmata dall'interessato, senza che sia necessaria l'autentica.

Casi particolari

  • Minori: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
  • Interdetti: può dichiarare il tutore;
  • Inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • Chi non sa o non può firmare deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
  • Chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figlio, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

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Documenti

Ulteriori informazioni

Le dichiarazioni sostitutive sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e sono un importante strumento di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione deve avviare il procedimento amministrativo e, successivamente, verificare la veridicità delle dichiarazioni. Si inverte l'onere della prova: non è il cittadino a dover fornire prove documentali, ma è l'Amministrazione che, fidandosi del cittadino, deve provare l'eventuale falsità delle sue dichiarazioni.

In caso di dichiarazione falsa o mendace, il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000.

Se dal controllo effettuato dall'Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazione non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

Da settembre 2020 anche i soggetti privati sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. In questo caso il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante a conferma della corrispondenza di quanto dichiarato (D.P.R. 28/12/2000, n.445, art. 74, art.71, c.4)

Come previsto dal D.P.R. 28/12/2000, n.445, art. 74,  richiedere l'esibizione dei certificati nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio, che prevede sia sanzioni disciplinari che la sanzione penale prevista Regio Decreto 19/10/30, n.1938 art 328 c.2, Codice penale.

L’Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione nell'ambito dell’esplicazione delle funzioni giurisdizionali.

NORMATIVA

- Art. 46 e 47 del T.U. n°445 del 28/12/2000
- Art. 15 L. 12/11/2011, n. 183

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 21/05/2025, 14:38

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