Ai cittadini maggiorenni, anche residenti in altri Comuni:
L’autocertificazione consiste in una dichiarazione che ha lo stesso contenuto e valore delle normali certificazioni.
Può essere effettuata da chiunque sia maggiorenne a favore di tutte le Pubbliche Amministrazioni o gestori di Servizi Pubblici.
Con l’autocertificazione possono essere dichiarati i seguenti stati, qualità personali, fatti:
Si ricorda che secondo la Legge le Pubbliche Amministrazioni non devono richiedere i documenti che sono in loro possesso.
La validità dell’autocertificazione è uguale a quella dei certificati che sostituisce.
La mancata accettazione da parte di Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi di autocertificazioni costituisce violazione di dovere d’ufficio.
L'autocertificazione non necessita né di bollo né di firma autenticata: l'interessato firmerà la dichiarazione e la presenterà direttamente all'ufficio competente, allegando fotocopia di un documento d'identità.
E' possibile:
La dichiarazione potrà essere consegnata a tutte le Amministrazioni Pubbliche (uffici pubblici, gestori di pubblici servizi: Poste, Enel, Telecom, ACI, ATM ecc.) e ai privati, che sono, per legge, obbligati ad accettare le autocertificazioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno la stessa validità dei documenti che sostituiscono:
E' possibile l'utilizzo dell'autocertificazione "scaduta", mediante una dichiarazione fatta sul documento stesso, in cui si specifichi che le informazioni in essa contenute sono valide perché non hanno subito variazioni; tale dichiarazione deve essere firmata dall'interessato, senza che sia necessaria l'autentica.
Le dichiarazioni sostitutive sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e sono un importante strumento di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
L'Amministrazione deve avviare il procedimento amministrativo e, successivamente, verificare la veridicità delle dichiarazioni. Si inverte l'onere della prova: non è il cittadino a dover fornire prove documentali, ma è l'Amministrazione che, fidandosi del cittadino, deve provare l'eventuale falsità delle sue dichiarazioni.
In caso di dichiarazione falsa o mendace, il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall'Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazione non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.
Da settembre 2020 anche i soggetti privati sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. In questo caso il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante a conferma della corrispondenza di quanto dichiarato (D.P.R. 28/12/2000, n.445, art. 74, art.71, c.4)
Come previsto dal D.P.R. 28/12/2000, n.445, art. 74, richiedere l'esibizione dei certificati nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio, che prevede sia sanzioni disciplinari che la sanzione penale prevista Regio Decreto 19/10/30, n.1938 art 328 c.2, Codice penale.
L’Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione nell'ambito dell’esplicazione delle funzioni giurisdizionali.
NORMATIVA
- Art. 46 e 47 del T.U. n°445 del 28/12/2000
- Art. 15 L. 12/11/2011, n. 183