Il contributo di costruzione è dato dalla somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della quota di smaltimento rifiuti e dal contributo sul costo di costruzione
Il contributo di costruzione deve essere corrisposto a favore del Comune di Vignate da chi richiede il rilascio di un Permesso di Costruire, presenta una segnalazione certificata di inizio attività o una segnalazione certificata di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire oppure muta la destinazione d’uso di un immobile, salvi i casi di esonero previsti dalla normativa vigente.
Il contributo di costruzione è dato dalla somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della quota di smaltimento rifiuti e dal contributo sul costo di costruzione.
Talvolta, però, il contributo può essere soggetto a riduzioni (edilizia residenziale convenzionata, etc.) o maggiorazioni (consumo suolo, intervento in sanatoria).
Il contributo di costruzione rappresenta un onere dovuto al Comune per la realizzazione di interventi edilizi che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; in particolare, il contributo di costruzione è dovuto per:
COMUNE DI VIGNATE
La ricevuta del pagamento del contributo di costruzione e/o degli oneri di urbanizzazione deve essere allegate alla relativa pratica edilizia.
Il pagamento del contributo di costruzione è preordinato al rilascio del titolo edilizio per il Permesso di Costruire, ovvero alla presentazione delle SCIA a titolo oneroso.
Il pagamento deve essere effettuato:
Le relative somme possono essere versate anche in soluzioni rateali, previa prestazione di idonee garanzie fideiussorie, comprensive della maggiore somma dovuta per interessi legali ed eventuali aggiornamenti dei costi base degli oneri e dello smaltimento rifiuti, ovvero dell’aggiornamento del costo di costruzione.
È previsto il pagamento di:
Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria può essere subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36). In altri casi, l’intervento edilizio può essere invece soggetto al versamento di una sanzione pecuniaria a seguito del verificarsi di una delle seguenti condizioni: